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sabato 20 novembre 2021

COSE CHE NON TUTTI SANNO

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI FRAGILI

Vorrei portare all’attenzione di più persone possibile, sopratutto quelle considerate “fragili”, l’articolo 26 comma 2 della “L.18/2020 decreto Cura Italia” che dice:

“2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. “

Ovvero, per i possessori di 104 in gravità e i malati oncologici, immunodepressi e in terapia salvavita, con un certificato di fragilità rilasciato da un medico legale, la malattia è equiparata a ricovero ospedaliero, ovvero retribuita e non viene considerata nel computo dei giorni di malattia.

Questo articolo è stato prorogato al 31/12/2021 dall’articolo 2-ter della L.133/2021 come riportato anche dal comunicato INPS – messaggio N°3465 del 13/10/2021.

A quanto pare non è una cosa molto conosciuta, nemmeno tra i datori di lavoro, però è una legge dello Stato, quindi chi rientra in queste categorie o ha parenti/amici rientrano in queste categorie, anche se ci sarà un po’ da combattere, chiedete venga applicata la normativa.